PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 102-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

      «2-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di apporre, in maniera visibile, su ogni supporto commercializzato, tutte le informazioni sulla presenza di tali misure e sui limiti alla libera utilizzazione che ne derivano per l'acquirente».

      2. All'articolo 102-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In nessun caso le informazioni elettroniche di cui al comma 1 possono limitare o ridurre l'uso personale e responsabile delle opere e dei materiali protetti, né escludere la libera fruizione su dispositivi digitali di lettura individuale o comunque impedire le utilizzazioni libere, prive di rilevanza economica diretta, previste dalla presente legge».